Sconto in fattura o etrazioni fiscali per schermature solari del 50% all' Enea - La Maison di Livio

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DETRAZIONI FISCALI PER SHERMATURE SOLARI

ECOBONUS  2021





DETRAZIONI FISCALI 2021 / 2022:
Chi può usufrierne ?

Ecobonus 50% e Superbonus 110%

Il Decreto Rilancio n. 34/2020, convertito con modificazione in legge n. 77/2020 ha dato la possibilità di accedere all’Ecobonus del 50%, ed ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica.

Cosa sono le detrazioni fiscali?

Tecnicamente, la detrazione fiscale è una somma, pari a una certa percentuale di una spesa sostenuta individuata dalla legge, che si può sottrarre dall’importo complessivo di un’imposta da pagare, che, in tal modo, vede ridotto il suo ammontare. Le schermature solari Dirello godono della detrazione fiscale del del 50% (Ecobonus) o 110% (Superbonus) perchè rientrano tra gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Quali sono i requisiti per beneficiare del Ecobonus 50% o Superbonus 110%?

Per godere delle detrazioni fiscali per le schermature solari è necessario rispettare i seguenti requisiti essenziali:
  • > devono essere applicate in modo solidale all’involucro edilizio e non liberamente montanbili/smontabili dall’utente;
  • > deveno essere a protezione di una superficie vetrata;
  • > possono essere installate all’interno, all’esterno o integrate nella superficie vetrata;
  • > devono essere mobili;
  • > deveno essere schermature tecniche;
  • > le schermature devono possedere un valore di prestazione della classe di schermatura solare gTot ≤ 0,35;
  • > devono possedere la marcatura CE rilasciata dal produttore;
  • > deve essere collocata da EST a OVEST passando per SUD (sono esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST;
  • > devono rispettare le pertinenti normative nazionali e locali in materia urbanistica, edilizia, sicurezza ed efficienza energetica

Ecobonus 50%

Soggetti beneficiari:

  • > le persone fisiche, compresi esercenti arti o professioni;
  • > enti e altri soggetti (associazioni tra professionisti o artisti, società semplici);
  • > condomìni (per interventi sulle parti comuni);
  • > titolari di contratti ad effetti obbligatori: locazione, comodato, etc;
  • > altri soggetti titolari di reddito d’impresa
  • > titolari di proprietà o altro diritto reale di godimento dell’immobile

Spese ammesse:

  • > fornitura e posa in opera di schermature solari;
  • > eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
  • > prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica, direzione dei lavori, etc);
  • > opere provvisionali e accessorie;

Entità del beneficio:

Le schermature solari hanno una agevolazione fiscale massima di € 60.000.
Per interventi singoli (non in combinazione con interventi “trainanti”) è possibile beneficiare della detrazione del 50% per un massimale indicato nell’allegato I del 6 agosto 2020, pari a 230 €/mq, al netto di iva, prestazioni professionali e opere complementari relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
Modalità di utilizzo dell’Ecobonus 50%
Utilizzo diretto: utilizzo diretto a detrazione delle imposte sul reddito per il cliente finale, suddividendo il beneficio fiscale in 10 quote annuali.
Cessione del credito: cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finaziari, con facoltà si successive cessioni. Per poter beneficiare della cessione del credito d’imposta sarà necessario sotto un accordo di convenzione tra il cedente e il soggetto cessionario.
Inoltre, per convertire la detrazione in credito d’imposta, sarà opportuno avvalersi di soggetti abilitati a presentare le dichiarazioni in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Sconto sul corrispettivo: contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore di beni di servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per poter beneficiare dello sconto in fattura:

  • > concordare con il rivenditore già al momento della richiesta preventivo la volontà di richiedere lo sconto in fattura e procedere ai relativi adempimenti (convenzione, ricevuta di presentazione ENEA, ect)
  • > effettuare il pagamento della differenza tra il valore totale della fattura meno l’importo detraibile con Bonifico Bancario Parlante;
  • > nel caso in cui l’acquirente abbia optato per la formula dello sconto in fattura, qualora, per fatto ad esso imputabile, il rivenditore non potesse usufruire del relativo credito d’imposta, il rivenditore avrà diritto a rivalersi nei confronti dell’acquirente per un importo pari allo sconto applicato.

Il Rivenditore una volta divenuto proprietario del credito fiscale potrà:

  • > usufruire del credito fiscale per 10 anni, compensando annualmente con le imposte dovute allo stato;
  • > cedere il credito fiscale ed altre entità.

Documentazione tecnica da trasmettere

  • > “Scheda descrittiva dell’intervento”, entro i 90 giorni dalla data dei fine lavori o di collaudo delle opere ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati https://detrazionifiscali.enea.it/

Documentazione tecnica da conservare

  • > certificazione del produttore;
  • > originale della “scheda descrittiva dell’intervento”;
  • > schede tecniche dei componenti e marcatura CE con relative prestazioni (DoP)
  • > delibera assembleare di approvazione esecuzione dei lavori (nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali)

Documentazione amministrativa da conservare a cura del Cliente

  • > fatture relative alle spese sostenute;
  • > ricevute dei bonifici;
  • > ricevuta di consegna da ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa

Superbonus 110%

Soggetti beneficiari:
  • > le persone fisiche, compresi esercenti arti o professioni;
  • > enti e altri soggetti (associazioni tra professionisti o artisti, società semplici);
  • > gli istituti autonomi case popolari e altri enti con le medesime finalità sociali;
  • > le cooperative di abitazioni per gli immobili;
  • > ONLUS, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, associazioni di promozione sociale registrate;
  • > associazioni o società sportive dilettantistiche registrate
Non occorre essere proprietari dell’edificio oggetto dell’intervento, infatti possono beneficiare dell’agevolazione fiscale anche: i titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso e abitazione), i nudi proprietari, i detentori con contratto di locazione o comodato regolarmente registrato, purché muniti del consenso all’esecuzione dei lavori da parte sia del proprietario che dei familiari del possessore o detentore.
Per i lavori effettuati sulle parti comuni di un condominio nel quale si trovino esercenti attività di impresa o arte o professione, anche questi ultimi soggetti potranno beneficiare della agevolazione fiscale.

Interventi “trainanti”

L’installazione di prodotti per la schermatura solare non rientra come intervento singolo tra le tipologie di interventi “trainanti” che danno diritto al Superbonus 110%. Se le schermature solari sono state inserite nella progettazione energetica e si integrano con gli interventi “trainanti”, acquisiscono anche loro la detraibilità al 110% per 5 anni.
  • > Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi (Cappotto Termico);
  • > Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • > Sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari;
Il Superbonus 110% non è applicabile alle unità immobiliari appartenenti alle categorie A1, A8 e A9.

Modalità di utilizzo del Superbonus 110%

Utilizzo diretto: utilizzo diretto a detrazione delle imposte sul reddito per il cliente finale, suddividendo il beneficio fiscale in 5 quote annuali.
Cessione del credito: cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finaziari, con facoltà si successive cessioni. Per poter beneficiare della cessione del credito d’imposta sarà necessario sotto un accordo di convenzione tra il cedente e il soggetto cessionario.
Inoltre, per convertire la detrazione in credito d’imposta, sarà opportuno avvalersi di soggetti abilitati a presentare le dichiarazioni in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Sconto sul corrispettivo: contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore di beni di servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per poter beneficiare dello sconto in fattura:

  • > concordare con il rivenditore già al momento della richiesta preventivo la volontà di richiedere lo sconto in fattura e procedere ai relativi adempimenti (convenzione, ricevuta di presentazione ENEA, ect)
  • > effettuare il pagamento della differenza tra il valore totale della fattura meno l’importo detraibile con Bonifico Bancario Parlante;
  • > nel caso in cui l’acquirente abbia optato per la formula dello sconto in fattura, qualora, per fatto ad esso imputabile, il rivenditore non potesse usufruire del relativo credito d’imposta, il rivenditore avrà diritto a rivalersi nei confronti dell’acquirente per un importo pari allo sconto applicato.
  • Il Rivenditore una volta divenuto proprietario del credito fiscale potrà:
  • > usufruire del credito fiscale per 5anni, compensando annualmente con le imposte dovute allo stato;
  • > cedere il credito fiscale ed altre entità.

Adempimenti formali:

Gli interventi devono rispettare i requisiti previsti sulle prestazioni energetiche degli edifici (asseverazione);

  • > i materiali e gli impianti devono rispondere a specifici requisiti tecnici ed ambientali;
  • > Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o il conseguimento della classe energetica più alta;
  • > Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;
  • > Oltre alle attestazioni (e asseverazioni) è necessario acquisire anche il visto di conformità, per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta nella versione Superbonus 110%.

Documentazione tecnica da trasmettere

  • > “Scheda descrittiva dell’intervento”, entro i 90 giorni dalla data dei fine lavori o di collaudo delle opere ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono


Documentazione tecnica da conservare

  • > certificazione del produttore;
  • > originale della “scheda descrittiva dell’intervento”;
  • > schede tecniche dei componenti e marcatura CE con relative prestazioni (DoP)
  • > delibera assembleare di approvazione esecuzione dei lavori (nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali)

Documentazione amministrativa da conservare a cura del Cliente

  • > fatture relative alle spese sostenute;
  • > ricevute dei bonifici;
  • > ricevuta di consegna da ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa

Il Rivenditore una volta divenuto proprietario del credito fiscale potrà:

  • > usufruire del credito fiscale per 5 anni, compensando annualmente con le imposte dovute allo stato;
  • > cedere il credito fiscale ed altre entità.

Per maggiori informazioni sulle detrazioni fiscali 2020/2021
Link utili:
Per informazioni più dettagliate e relativi aggiornamenti in materia detrazioni fiscali, si prega di voler prendere visione:


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